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Fringe benefit auto aziendale 2026: le percentuali 50, 20 e 10 per cento, le tabelle ACI e il calcolo in busta paga

Dal 1° gennaio 2025 il fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti si calcola sul 50% del costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, percentuale che scende al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici. La regola si applica solo ai veicoli immatricolati, assegnati e con contratto stipulato tutti dal 1° gennaio 2025 in avanti, come confermato da Fisco Oggi (Agenzia delle Entrate) il 24 dicembre 2025.

In breve

  • Dal 2025 il fringe benefit auto si calcola sul 50% del costo ACI per 15.000 km convenzionali, non più sulle fasce di emissione CO₂ in vigore fino al 2024.
  • La percentuale scende al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria.
  • Le tre condizioni — immatricolazione, stipula del contratto e assegnazione al dipendente — devono verificarsi insieme dal 1° gennaio 2025.
  • La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha chiarito l'applicazione pratica delle nuove soglie.
  • Le tabelle ACI aggiornate per il 2026 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2025 e restano il riferimento ufficiale per il costo chilometrico di ciascun modello.

Quali sono le percentuali di fringe benefit per le auto nel 2026?

Le percentuali introdotte con la legge di bilancio 2025 (che ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR) restano in vigore anche nel 2026, salvo ulteriori interventi normativi. Lo schema è il seguente:

Tipologia di veicolo Percentuale applicata al costo ACI
Veicoli a benzina, diesel, GPL, metano e ibridi non plug-in 50%
Veicoli ibridi plug-in 20%
Veicoli elettrici a batteria 10%

Il calcolo parte sempre dal costo chilometrico pubblicato nelle tabelle ACI relative al modello e all'allestimento specifico del veicolo, moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km all'anno. Il risultato, ridotto della percentuale corrispondente, costituisce il reddito imponibile in busta paga per il dipendente che utilizza il mezzo anche per finalità private.

Quali sono i fringe benefit per le auto elettriche nel 2026?

Per i veicoli elettrici a batteria il fringe benefit si calcola sul 10% del costo chilometrico ACI per 15.000 km convenzionali, la percentuale più bassa tra quelle previste dalla normativa attuale. Questo rende l'elettrico l'opzione con il minor impatto fiscale per il dipendente tra tutte le alimentazioni disponibili, a parità di condizioni di assegnazione (immatricolazione, contratto e assegnazione dal 1° gennaio 2025). Per gli ibridi plug-in la percentuale si ferma al 20%, mentre per tutte le altre alimentazioni — compresi gli ibridi non plug-in, come i sistemi mild-hybrid montati su molti modelli oggi in flotta — resta applicabile l'aliquota ordinaria del 50%.

Quali veicoli rientrano nelle nuove regole?

Le nuove percentuali si applicano soltanto ai veicoli che soddisfano contemporaneamente tre condizioni: immatricolazione dal 1° gennaio 2025, contratto di assegnazione stipulato dal 1° gennaio 2025 e assegnazione effettiva al dipendente dal 1° gennaio 2025. Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata — ad esempio un veicolo immatricolato nel 2024 ma assegnato nel 2025 — il trattamento fiscale segue le regole del periodo transitorio, disciplinato dall'art. 6, comma 2-bis, del DL 19/2025. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha fornito chiarimenti operativi su come gestire questi casi di passaggio tra il vecchio e il nuovo regime, in particolare per i contratti di noleggio a lungo termine già in corso al momento dell'entrata in vigore della norma.

Come si calcola il fringe benefit in busta paga?

Il calcolo si basa su una formula semplice: percentuale di legge × costo chilometrico ACI del modello × 15.000 km, il tutto diviso per 12 mesi per ottenere il valore mensile da inserire in busta paga. Per comprendere il meccanismo si può prendere come riferimento un modello comune in una flotta aziendale, ad esempio la Fiat Tipo Berlina, equipaggiata con motore 1.5 Hybrid mild-hybrid a benzina: non essendo un plug-in né un elettrico, questo modello rientra nella fascia ordinaria del 50%.

A titolo puramente esemplificativo e semplificato — e senza sostituirsi al dato ufficiale pubblicato nelle tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2025, che va sempre verificato per il modello e l'allestimento specifico — se il costo chilometrico ACI di un veicolo fosse pari a 0,50 euro, il calcolo sarebbe:

  • Base annua: 0,50 € × 15.000 km = 7.500 €
  • Fringe benefit al 50% (veicolo non plug-in, non elettrico): 7.500 € × 50% = 3.750 € annui, pari a circa 312,50 € mensili di reddito imponibile aggiuntivo.
  • Lo stesso veicolo, se fosse un ibrido plug-in, genererebbe un imponibile di 1.500 € annui (20%).
  • Se fosse un elettrico, l'imponibile scenderebbe a 750 € annui (10%).

Il valore reale va sempre ricavato dalla tabella ACI del modello specifico e applicato secondo le indicazioni del proprio consulente del lavoro o commercialista, poiché il costo chilometrico varia in base a cilindrata, alimentazione e allestimento.

Perché conviene valutare un'auto elettrica o plug-in a noleggio per un dipendente?

Un veicolo elettrico o ibrido plug-in assegnato in uso promiscuo comporta un fringe benefit calcolato rispettivamente al 10% e al 20% del costo ACI, contro il 50% applicato ai veicoli con altre alimentazioni: questo significa un imponibile fiscale più contenuto per il dipendente a parità di percorrenza convenzionale. Per le aziende che devono assegnare auto aziendali, il noleggio a lungo termine di un veicolo elettrico o plug-in permette di beneficiare di questa differenza di trattamento senza immobilizzare capitale nell'acquisto del mezzo, mantenendo al contempo flessibilità nella gestione della flotta. Chi desidera approfondire le caratteristiche dei veicoli elettrici disponibili può consultare la sezione dedicata al noleggio di autoveicoli elettrici, mentre per le formule pensate per le assegnazioni aziendali di più lunga durata è disponibile un approfondimento sul noleggio veicoli a lungo termine.

Cosa prevede il periodo transitorio per i contratti già in corso?

Il periodo transitorio, regolato dall'art. 6, comma 2-bis, del DL 19/2025, disciplina la gestione dei veicoli che non rispettano tutte e tre le condizioni richieste dalla nuova normativa (immatricolazione, contratto e assegnazione dal 1° gennaio 2025). In questi casi continuano ad applicarsi le regole previgenti, basate sulle fasce di emissione di CO₂, fino alla naturale scadenza del contratto o dell'assegnazione. La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 ha chiarito nel dettaglio l'ambito di applicazione di questa disciplina transitoria, un punto rilevante per le aziende che gestiscono flotte con contratti stipulati in momenti diversi.

Domande frequenti

Il fringe benefit cambia se il veicolo è a noleggio a lungo termine invece che di proprietà dell'azienda?
No, il criterio di calcolo (percentuale sul costo ACI per 15.000 km convenzionali) si applica allo stesso modo indipendentemente dalla forma di acquisizione del veicolo, purché siano rispettate le tre condizioni di immatricolazione, contratto e assegnazione dal 1° gennaio 2025.

Un'auto ibrida non plug-in rientra nella percentuale agevolata del 20%?
No, la percentuale ridotta del 20% è riservata ai veicoli ibridi plug-in. Gli ibridi tradizionali, compresi i sistemi mild-hybrid, rientrano nella fascia ordinaria del 50%.

Dove si trova il costo chilometrico ACI da usare nel calcolo?
Il dato ufficiale è pubblicato nelle tabelle ACI, aggiornate annualmente in Gazzetta Ufficiale: per il 2026 la pubblicazione è avvenuta il 23 dicembre 2025.

Chi stabilisce in pratica l'importo da inserire in busta paga?
Il calcolo e l'inserimento in busta paga competono all'ufficio paghe o al consulente del lavoro dell'azienda, che applica la percentuale corretta al costo ACI del modello specifico assegnato al dipendente.

Fonti

  • Fisco Oggi, Agenzia delle Entrate, 24 dicembre 2025
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025
  • Legge di Bilancio 2025, art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR
  • DL 19/2025, art. 6, comma 2-bis (disciplina del periodo transitorio)
  • Tabelle ACI 2026, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2025

Le informazioni riportate hanno valore puramente informativo e non costituiscono consulenza fiscale: per l'applicazione corretta delle percentuali al caso specifico della propria azienda o del proprio contratto è opportuno rivolgersi al proprio commercialista o consulente del lavoro.

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